IL GAS, fatturazione e reclami
Peri clienti con consumo fino a 500 mc l’anno, la bolletta deve essere emessa almeno ogni 4 mesi, e il cliente ha diritto ad un conguaglio almeno una volta l’anno. Per i clienti con consumi da 500 a 5000 mc, la fatturazione è almeno trimestrale e il conguaglio almeno semestrale. Il contratto può prevedere fatturazioni con frequenze diverse (in molti casi, il contratto prevede che la bolletta arrivi ogni 2 mesi).
In caso di errori sulla bolletta, il rimborso deve avvenire entro 60 giorni da quando il cliente ha ricevuto comunicazione del riconoscimento dell'errore da parte dell'esercente. La fattura va pagata entro la data di scadenza indicata. L’esercente deve mettere a disposizione almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta (cioè senza commissioni aggiuntive).
Se la bolletta viene pagata in ritardo, il cliente deve pagare gli interessi di mora, pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato del 3,5%. Se però il cliente ha pagato regolarmente negli ultimi due anni, dovrà pagare i soli interessi legali, senza maggiorazione, per i primi dieci giorni di ritardo. Oltre agli interessi di mora, l'impresa può chiedere al cliente solo le spese postali per la spedizione del sollecito. Non può chiedere ulteriori danni. Se il cliente continua a non pagare, l'esercente deve avvisarlo tramite raccomandata, indicando:
il termine di pagamento;
metodo di comunicazione per il pagamento;
numero di giorni tra la scadenza del termine e l'interruzione della fornitura;
sospendere e riavviare il costo della fornitura.
La fornitura non può essere sospesa nelle seguenti circostanze:
la fattura è stata pagata ma l'esercente non è stato informato per motivi diversi dal cliente;
mancata sollecitazione della clientela con la suddetta raccomandata;
l'importo non pagato è inferiore o uguale al margine;
venerdì, sabato e festivi;
motivazioni non indicate nel contratto;
non è stato firmato alcun contratto di vendita.
Invece, i casi in cui l’esercente può sospendere la fornitura senza alcun preavviso sono:
in caso di furto del gas da parte del cliente;
per manomissione o rottura dei sigilli del contatore;
per utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto di vendita.
Se l'importo del conguaglio è particolarmente elevato, il cliente può chiedere di pagare la fattura a rate. La concessione delle rate è obbligatoria se il conguaglio è superiore al doppio della fattura in acconto più alta. La richiesta deve essere fatta entro la scadenza, altrimenti si perde il diritto alla rateizzazione, e resta nella libertà dell'esercente concederla o meno. La rateizzazione non può essere chiesta per fatture inferiori a 50 euro. Il numero delle rate deve essere almeno pari al numero di fatture con consumo presunto ricevute dal cliente dall'ultimo conguaglio, e comunque non meno di due. Bisogna considerare che le rate accordate sono generalmente mensili: pertanto, se le bollette arrivano ogni 2 mesi, in ogni bolletta successiva saranno addebitate, oltre al normale consumo, due rate della fattura rateizzata. Il cliente è tenuto a pagare gli interessi legali.
Inoltre, l'esercente deve consegnare al cliente, al momento della stipulazione del contratto, un modulo indicante le modalità con cui proporre eventuali reclami. Il cliente può proporre reclamo con ogni mezzo che consenta di conoscere la data del ricevimento (es. raccomandata, fax, pec).
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