TELEFONO, contratti bollette…
Molto spesso gli operatori telefonici contattano i consumatori tramite telefono per proporre le loro offerte commerciali. Obbligatorio che l'operatore comunichi al consumatore, all’inizio della telefonata, la denominazione della società e lo scopo commerciale della chiamata. Inoltre, deve informarlo sulla possibilità di recedere dal contratto entro 10 giorni, secondo le norme sui contratti a distanza. In ogni caso, se si aderisce ad una proposta telefonica, bisogna ricordare che il gestore è autorizzato ad attivare subito il servizio, in forza del solo consenso orale, anche se il consumatore non firma nessuna carta.
Se un gestore attiva sulla linea telefonica di un consumatore dei servizi che questi non aveva richiesto, bisogna segnalare l'abuso alla Polizia Postale e all'Autorità Garante per le Comunicazioni, in quanto è un comportamento passibile di sanzioni amministrative e penali. Ovviamente, non bisogna pagare nulla di quanto viene addebitato in bolletta per il servizio non richiesto.
Il cliente ha diritto di richiedere, senza costi aggiuntivi, la fattura con il dettaglio delle chiamate. Nella fattura dettagliata, per ogni chiamata effettuata, sono indicati la data, l’ora di inizio, la durata, il costo, il tipo di chiamata, i prezzi applicati e il numero chiamato (escluse le ultime 3 cifre).
L'operatore di accesso diretto ha l'obbligo, se richiesto, di impedire alcuni tipi di chiamate in uscita, bloccando i numeri con determinati prefissi, necessario informarsi poiché per certi numeri è richiesto il pagamento di un canone mensile. Il servizio di disabilitazione può essere permanente o “a chiave numerica”: in quest'ultimo caso, si possono effettuare chiamate verso i numeri bloccati digitando un codice PIN.
Il gestore del servizio universale (Telecom Italia) ha l'obbligo di praticare a chiunque lo chieda uno sconto del 50% del canone mensile se ricorrono queste condizioni:
75 anni di età, o il capofamiglia sia disoccupato;
l'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) è pari o inferiore a € 6.713,93 annui. Per richiedere l'agevolazione, bisogna usare i moduli messi a disposizione dalla Telecom, che si possono trovare sul suo sito internet, nei negozi Punto 187, presso i CAF (Centri Assistenza Fiscale), presso le Associazioni di Consumatori, presso le sedi dell'INPS e dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili. La richiesta va rinnovata ogni anno. E' prevista anche una esenzione totale dal pagamento del canone mensile se all'interno del nucleo familiare è presente un portatore di handicap dell'udito e della parola che utilizzi un dispositivo telefonico per sordomuti. Il modulo è disponibile presso sul sito Internet di Telecom, nei Negozi Punto 187, presso le Associazioni di Consumatori, nelle sedi dell'Ente Nazionale Sordomuti e sul suo sito www.ens.it.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è un modo per risolvere le controversie fra utenti e gestori telefonici. Non è un giudizio nel quale si stabiliscono torti o ragioni, ma si tratta di un incontro in cui si cerca di giungere ad un accordo e quindi ad una conclusione della controversia. E' obbligatorio chiedere il tentativo di conciliazione prima di rivolgersi alla magistratura. Dal momento in cui si presenta domanda di conciliazione, le fatture contestate sono sospese e il gestore non può distaccare la linea per morosità, tranne che per gravi motivi (per es. tentativo di frode). Il tentativo di conciliazione si svolge gratuitamente presso i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) presenti in ogni Regione e usando il formulario disponibile nelle sedi Co.Re.Com, sul sito www.agcom.it e presso le Associazioni di Consumatori. Si può chiedere l'assistenza di una Associazione di Consumatori per la compilazione della domanda e per essere rappresentati in sede di conciliazione. Se con il tentativo di conciliazione non si raggiunge un accordo, ci si può rivolgere alla magistratura. Il tentativo di conciliazione può essere chiesto anche per contestazioni riguardanti i servizi di telefonia mobile (cellulari).
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